BONIFICA ORDIGNI BELLICI
Bonifica Bellica Bonifica Ordigni Bellici e residuati conflitti mondali. Piani di sicurezza e consulenze in tema di bonifiche ambientali Bonifiche Belliche

La Bonifica Bellica
Bonifica Ordigni Bellici Dal 26/06/2016 qualora in cantiere siano previste attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia
il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è obbligato a valutare nel proprio Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.
La bonifica bellica terrestre e marittima si effettua, a scopo precauzionale e di autotutela, da Soggetti Interessati a norma dell’art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero da parte di proprietari, di titolari di usufrutto o di altro diritto reale e di affittuari esercitanti attività agricola interessante il terreno, che intendano liberare lo stesso dalla presenza di ordigni esplosivi residuati bellici..
L’OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO è equiparabile ad un ERRORE progettuale, con il relativo profilo di responsabilità.
Il RUP altresì ha un profilo di responsabilità oggettiva se appalta un’area con vizi derivati da ordigni bellici
Pertanto Una consulenza puo’ ovviare a molte problematiche.
Inoltre Il nostro Studio di Balistica ed esplosivistica forense si occupa anche della materia fornendovi supporto e consulenze adatte .